Descrizione
Approvato nel Consiglio Comunale del 30 dicembre 2024 l'aggiornamento al Regolamento delle Entrate che disciplina la gestione di tutte le entrate comunali ad eccezione dei trasferimenti erariali statali e regionali. Tale intervento mira a semplificare il rapporto tra Comune e contribuenti.
Una delle novità introdotte riguarda la rateizzazione dei debiti tributari derivanti da emissione di avvisi di accertamento. Il Regolamento aggiornato, amplia i margini per dilazionare o rateizzare i pagamenti senza necessità di produrre dichiarazione ISEE per poter accedere a tale beneficio.
Per i debiti di natura tributaria, il funzionario responsabile del tributo, e per i debiti di natura non tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi, dei regolamenti o altri provvedimenti specifici, il Responsabile dell'entrata, su specifica domanda dell’interessato, e prima dell’inizio delle procedure di esecuzione, possono concedere, per ragioni di obiettive difficoltà economiche, autocertificate dal contribuente, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole:
a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari ad euro 100,00;
b) da € 101,00 ad € 500,00 fino a 12 rate mensili;
c) da € 501,00 ad € 2.000,00 fino a 18 rate mensili;
d) da € 2.001,00 ad € 3.000,00 fino a 24 rate mensili;
e) da € 3.001,00 ad € 6.000,00 fino a 36 rate mensili;
f) da € 6.001,00 ad € 15.0000, fino a 48 rate mensili;
g) da € 15.001,00 ad 50.000,00 fino a 60 rate mensili;
h) da € 50.001,00 fino a 72 rate mensili;
i) Per importi pari o superiori a 30.000 euro, il funzionario deve richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell’importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore.
È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione e altri casi straordinari documentabili).
Sull’importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all’art. 1284 del codice civile, a decorrere dall’ultima scadenza ordinaria utile.