Descrizione
Con Ordinanza N. 37 del 07-05-2026 è stato disposto che, i soggetti indicati nell’atto, ciascuno per quanto di competenza, provvedano alla manutenzione, pulizia e decoro di terreni, aree, immobili e relative pertinenze in condizioni di pulizia, decoro, igiene e sicurezza, rimuovendo sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe infestanti, vegetazione secca, rifiuti, materiali di risulta, depositi impropri e ogni altro elemento idoneo a favorire il degrado, la presenza di animali infestanti o il rischio di innesco e propagazione di incendi.
Al fine di prevenire l’innesco e la propagazione di incendi boschivi, i proprietari, affittuari, possessori e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, abbandonati, a riposo, coltivati, arborati, cespugliati, a pascolo o comunque interessati da vegetazione secca o materiale combustibile, sono tenuti a realizzare e mantenere idonee fasce protettive prive di vegetazione secca, sterpaglie, rovi, residui vegetali e materiali infiammabili.
Termini di esecuzione e mantenimento degli interventi
Gli interventi di pulizia, manutenzione, messa in sicurezza e realizzazione delle fasce protettive dovranno essere eseguiti entro il 15 giugno 2026.
Gli obblighi previsti dall’Ordinanza dovranno essere mantenuti efficaci sino al 30 settembre 2026, salvo proroghe, anticipazioni o diverse disposizioni stabilite dalla Regione Puglia o da altre autorità competenti in relazione all’andamento meteoclimatico e al rischio di incendio.
Resta fermo l’obbligo di effettuare ulteriori interventi di manutenzione, pulizia e sfalcio ogniqualvolta, anche prima o dopo le suddette date, lo stato dei luoghi determini situazioni di pericolo per l’igiene pubblica, la sicurezza, il decoro urbano, la circolazione stradale o la prevenzione degli incendi.
Divieti nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026
Dal 15 giugno al 30 settembre 2026, periodo che la regione Puglia ha individuato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, salvo diverse disposizioni, è fatto divieto di porre in essere qualsiasi azione che possa determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco o la propagazione di incendi.
Nei giorni di particolare intensità del vento, di elevate temperature o di dichiarato rischio incendi, i divieti si intendono rafforzati e ogni attività potenzialmente pericolosa dovrà essere sospesa o rinviata.
Responsabilità ed esecuzione d’ufficio
I proprietari, possessori, conduttori, amministratori, gestori e responsabili a qualsiasi titolo delle aree, dei terreni, degli immobili e delle infrastrutture interessati dall’Ordinanza sono responsabili, nei limiti di legge, dei danni che dovessero verificarsi per negligenza, imperizia, inosservanza delle norme vigenti o mancato rispetto delle disposizioni impartite con il presente provvedimento.
In caso di inosservanza degli obblighi previsti, accertata dagli organi competenti, il Comune potrà procedere, previa diffida ove necessaria e salvi i casi di urgenza, all’esecuzione d’ufficio degli interventi indispensabili per la rimozione del pericolo, con addebito delle relative spese a carico dei soggetti obbligati, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dalla presente ordinanza.
Nei casi di grave e imminente pericolo per la pubblica incolumità, la sicurezza urbana, l’igiene pubblica o la prevenzione degli incendi, il Comune potrà procedere senza ulteriore indugio all’esecuzione degli interventi necessari, con successiva rivalsa delle spese nei confronti dei soggetti obbligati.
Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca reato o sia punito da più grave sanzione amministrativa prevista da specifiche disposizioni di legge, l’inosservanza degli obblighi di manutenzione, pulizia, decoro, igiene e messa in sicurezza previsti dalla presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.
Le violazioni relative agli obblighi di prevenzione degli incendi, ivi compresa la mancata realizzazione o manutenzione delle fasce protettive e parafuoco, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 12 della L.R. Puglia n. 38/2016 e successive modifiche e integrazioni, con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00, salvo diversa o più grave sanzione prevista dalla normativa vigente.
La violazione dei divieti posti nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi è punita ai sensi dell’art. 10, commi 6, 7 e 8, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032,91 a euro 10.329,14, salve le maggiorazioni, le sanzioni accessorie e le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.
Per le violazioni relative alla mancata manutenzione di siepi, rami, alberature o vegetazione prospiciente la sede stradale, che comportino pericolo, intralcio o pregiudizio alla circolazione, alla visibilità o alla sicurezza stradale, trovano applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, le sanzioni previste dal Codice della Strada, in particolare dall’art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, oltre all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
Resta fermo l’obbligo del risarcimento degli eventuali danni arrecati a persone, cose, ambiente, patrimonio pubblico o privato, nonché l’applicazione delle disposizioni penali vigenti, ove il fatto costituisca reato.