Descrizione
Con Ordinanza Sindacale n. 63 del 30/12/2025 è stato disposto, a partire dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 24:00 del giorno 6 gennaio 2026, su tutto il territorio comunale:
1) Il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi.
2) Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti.
Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, n. 267, così come integrato dal D. L. 31 marzo 2003, n.50convertito con Legge 20 maggio 2003, n.116, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00.
All’accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della L.689 del 24.11.1981.