Campagna antincendi boschivi 2025

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Ordinanza Sindacale n.19 del 02/04/2025, per l'eliminazione dei fattori di rischio incendio dai fondi rurali incolti e/o abbandonati e dalle aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Bari-Lecce in regime di proprietà privata – anno 2025

Data:

08 Aprile 2025

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Descrizione

Si informa la cittadinanza che, con Ordinanza Sindacale n.19 del 02/04/2025 è fatto obbligo di eseguire opere di sicurezza e fasce protettive entro il 31 maggio 2025.

Come sollecitato dalla Prefettura di Lecce nel corso delle riunioni plenarie del 06/02/2025 e del 02/04/2025 aventi ad oggetto le attività di pianificazione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia per la stagione 2025, è stata emanata l’Ordinanza Sindacale n. 19 del 03/04/2025 che richiama gli obblighi previsti dalla Legge n. 353/2000 e dalla Legge Regionale n. 38/2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”.

 

 È FATTO OBBLIGO, entro il 31 maggio 2025:

  1. ai proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree , di realizzare fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo;
  2. ai proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni adibiti a pascolo, di realizzare una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
  3. ai proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di suoli edificatori, fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura ricadenti in ambito urbano, di realizzare una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
  4. a tutti i proprietari di terreni limitrofi al tracciato ferroviario, entro il 31 maggio e comunque durante tutto il periodo di “massima pericolosità” per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate, e a pascolo della Regione Puglia, di tenere sgombri da vegetazione secca e da ogni altro materiale combustibile i terreni confinanti con la sede ferroviaria fino a 20 metri dal confine ferroviario;
  5. ai titolari della gestione, della manutenzione e della conservazione dei boschi di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.

Le violazioni agli obblighi sopra riportati, in attuazione della L R. n. 38/2016 e dell’Ordinanza Sindacale sopra richiamata, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma da € 500 a € 2.500.

Per non incorrere nelle sanzioni previste e nell’interesse generale di scongiurare il verificarsi/propagarsi di incendi di vegetazione, si invitano tutti i cittadini interessati ad adempiere tempestivamente agli obblighi imposti.

 

Ultimo aggiornamento: 08/04/2025, 11:27

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