Competenze
Le competenze del consiglio variano secondo gli ordinamenti: si va da funzioni essenzialmente normative, di approvazione del bilancio comunale e di controllo politico sugli organi esecutivi (sindaco, city manager ecc., ai quali fanno capo le funzioni amministrative) con un ruolo, quindi, paragonabile a quello del parlamento a livello statale, alla concentrazione in un unico organo - in questi casi solitamente di ridotte dimensioni - delle funzioni altrove ripartite tra consiglio e organi esecutivi (come avviene in alcune amministrazioni municipali statunitensi, dove il sindaco si limita a presiedere il consiglio e, per il resto, ha funzioni eminentemente cerimoniali).
Il consiglio può anche essere chiamato ad eleggere il sindaco ed eventualmente gli altri membri dell'organo collegiale esecutivo (come gli assessori in Italia, prima della riforma del 1993, e gli scabini in Belgio e Lussemburgo). D'altra parte, laddove è adottata una forma di governo di tipo parlamentare, il sindaco deve mantenere la fiducia del consiglio e si deve dimettere nel caso venga meno (ad esempio, a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia).